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Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per far fronte ad esigenze di carattere straordinario dei depositi cavalli stalloni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi a favore dei depositi cavalli:

  1. 1) stalloni, per esigenze di carattere straordinario.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto: il Guardasigilli: PICCIONI