Assegnazione della somma di lire 5 miliardi da prelevarsi dalle disponibilita' di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima Giunta U.N.R.R.A. - Casas
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 5 miliardi da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del (programma generale di assistenza U.N.R.R.A. - Casas prima Giunta.
2. Tale somma e' amministrata dalla predetta prima Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI