Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, e' ratificato con la seguente modificazione:
2. Art. 1. - E' sostituito dal seguente "I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano gia' conseguito la qualifica di titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 70, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 20 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI