Modificazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, recante agevolazioni per lavori di riparazione dei danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine del 31 dicembre 1950 previsto dall'art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, e' prorogato al 31 dicembre 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI