Modificazioni alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per disciplinare la produzione e smercio degli esteri dell'acido metilfenil-piperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici, e degli altri preparati ad azione morfinosimile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 631, e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:
1) gli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, loro derivati e preparazioni;
2) il d-l-2 Dimetilamino - 4: 4-Difenileptano 5 one, suoi derivati e preparazioni".
Art. 2
1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' autorizzato, per la durata di due anni, ad estendere con propri decreti le norme di cui al precedente articolo ad ogni altro preparato ad azione morfinosimile parastupefacente.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI