Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo art. 4 - dirette o di riversibilita', anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dall'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1 luglio 1919, sono aumentate del 10%.
Art. 2
1. L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e' elevato, per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1949, a L. 66.000 annue.
Art. 3
1. Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di L. 60.000 stabilito dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianita' di servizio, e' elevato a lire 66.000.
2. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di L. 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianita' di servizio, e' elevato a L. 55.000.
Art. 4
1. Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gia' liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%.
2. Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passati a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici alle pensioni ex regime austro-ungarico.
Art. 5
1. Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1951.
Art. 6
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a cominciare dalla prima mensilita' di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.
Art. 7
1. Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedenti articoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paglie o retribuzioni vigenti anteriormente al 1 luglio 1949, e' concesso un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilita', nella seguente misura:
2. 50 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51;
3. 40 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52;
4. 30 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1952-53;
5. 20 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.
6. Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considera l'importo netto della pensione o dell'assegno diretto, o vedovile nel caso di decesso della vedova pensionata, quale risulta dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 4.
7. L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia gia' stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilita' della pensione o dell'assegno.
Art. 8
1. Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilita', liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 10 luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a decorrere dal 1 luglio 1950.
2. Il relativo onere fara' carico sulla Cassa pensioni per i sanitari.
Art. 9
1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in sei miliardi annui, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1950-51, con le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario predetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI