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Ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, con sede in Roma, istituito con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con le leggi 20 giugno 1929, n. 1045 e 23 novembre 1939, n. 1814, e dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, assume la denominazione di "Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari".

Art. 2

1. La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari e' posta sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale puo' adottare i provvedimenti che riterra' opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

Art. 3

1. Sono soci di diritto della Cassa mutua coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.

2. La qualita' di socio della Cassa mutua, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario e' in attivita' di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.

Art. 4

1. La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:

  1. 1) di prestiti sull'onore;

  2. 2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;

  3. 3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizi, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi.

Art. 5

1. Le entrate della Cassa sono costituite:

  1. 1) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo di riserva;

  2. 2) dalle offerte, lasciti o donazioni fatte dai soci o da altre persone ed enti a favore della Cassa e destinate a fini determinati;

  3. 3) da una ritenuta straordinaria dell'uno per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.

Art. 6

1. L'obbligo della ritenuta di cui al n. 3) dell'articolo precedente decorre dal mese successivo a quello in cui e' avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario giudiziario.

2. La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio del funzionario.

Art. 7

1. I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari, nonche' i mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita dall'art. 5, n. 3) della presente legge.

2. La Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia all'inizio di ciascun semestre provvedera' al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verra' presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio al principio del semestre. Il versamento sara' effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto alla Cassa presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

3. Al termine di ciascun semestre verra' accertata la somma effettivamente dovuta alla Cassa in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla meta' ed al termine del semestre stesso, e sara' versata la differenza in piu' dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre.

Art. 8

1. Il patrimonio della Cassa e' costituito dai beni mobili ed immobile costituenti proprieta' della Cassa stessa per lasciti, donazioni ed acquisti deliberati ed approvati dal Consiglio centrale di amministrazione.

Art. 9

1. Il fondo di riserva della Cassa e' costituito:

  1. a) dal capitale di cui all'art. 7, n. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;

  2. b) dai residui che si verificano a chiusura del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario;

  3. c) dalle offerte volontarie effettuate dai soci, che pervengono alla Cassa senza specifica destinazione;

  4. d) dalla somma costituente il fondo Cassa del cancelliere, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

1. La somma costituente il fondo di riserva deve essere depositata su apposito conto intestato alla Cassa presso la Banca d'Italia o presso un istituto di credito di diritto pubblico, o investita in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato. Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato alla Cassa.

Art. 11

1. La Cassa e' amministrata da un Consiglio centrale composto di sette cancellieri o segretari giudiziari, dei quali quattro di grado non inferiore all'ottavo.