Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 200 miliardi per le esigenze della difesa nazionale.
Art. 2
1. La somma di cui all'articolo precedente sara' inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 50 miliardi nell'esercizio 1950-51, lire 100 miliardi nell'esercizio 1951-52 e lire 50 miliardi nell'esercizio 1952-53, per essere cosi' destinata:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 3
1. Alla copertura della parte della spesa suddetta a carico dell'esercizio 1950-51 si fara' fronte con una aliquota dei proventi derivati dalla emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento autorizzata con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI