Concessione all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma di un contributo di lire 100 milioni occorrente per lavori di manutenzione delle opere costituenti il patrimonio dell'Ente
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso all'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma un contributo di lire 100 milioni da destinare alla copertura delle spese di manutenzione delle opere costituenti il patrimonio dell'Ente stesso.
Art. 2
1. Alla spesa di cui all'art. 1 verra' fatto fronte con parte delle maggiori entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI