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Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La determinazione del valore dei titoli, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma delle leggi 10 dicembre 1948, n. 1469, e 20 febbraio 1950, n. 78, puo' essere effettuata anche da Sottocomitati dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, nominati dai presidenti dei Comitati stessi, e composti di tre agenti di cambio, di cui almeno uno, con funzioni di presidente, facente parte del Comitato direttivo. I Sottocomitati decadono allo scadere del biennio di durata in carica del presidente del Comitato direttivo che li ha nominati. Ogni Sottocomitato e' integrato con un funzionario della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette suoli affari e con un funzionario della Amministrazione delle imposte dirette, entrambi di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per le finanze.

2. Alle riunioni del Comitato o dei Sottocomitati per la valutazione dei titoli possono partecipare, con voto consultivo, l'ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della, borsa, ed occorrendo, altri funzionari di grado non inferiore al settimo, designati dai Ministro per il tesoro.

Art. 2

1. Agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono direttamente all'accertamento del valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in societa' nei confronti delle societa' e degli enti emittenti. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento le societa' e gli enti possono chiedere che la valutazione dei titoli e delle quote venga effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati suddetti. Contro la valutazione eseguita da questi organi tanto l'ufficio quanto il contribuente possono ricorrere alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

2. Le spese per la valutazione dei titoli e delle quote dinanzi ai Comitati o ai Sottocomitati sono a carico delle societa' e degli enti emittenti.

3. Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facolta' di concordare in qualsiasi momento con le societa' e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in borsa o delle quote di partecipazione, per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI