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Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (8° provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' consentita la importazione temporanea, per la gratuita visionaria, dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima agevolazione ai films italiani.

2. La importazione temporanea e' limitata ad una copia positiva per ogni film.

3. Il termine massimo per la riesportazione dei films introdotti non potra' superare i due mesi.

Art. 2

1. Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
=====================================================================

2. | |Quantita |Termine

3. | Scopo per il quale | minima |massimo

4. Qualita della merce | e concessa la importazione | ammessa | per la
| temporanea |alla imp.|riespor

5. | | temp. |tazione
---------------------|----------------------------|---------|--------
1. Linters di cotone | Per la fabbricazione | kg. 100 | 1 anno
greggi o candeg- | (con i procedimenti | |
giati, e linters | cuprammoniacali vi- | |
idrofili, anche | scosa e acetato) di | |
foggiati in car- | fibre tessili arti- | |
toni. | ficiali e loro ma- | |

6. | nufatti. | |
2. Ritagli di pelli | Per la confezione di | kg. 25 | 6 mesi
conciate, col | pellicce. | |
pelo. | | |

Art. 3

1. Le concessioni permanenti d'importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai controsegnati provvedimenti di legge, sono modificate ed estese come appresso:

  1. a) apparecchi di soneria detti "carillons" (regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47), per essere montati su orologi a sveglia, scatole, giocattoli, portasigarette, portagioie e altri soprammobili.
    Quantita minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.
    Termine massimo per la riesportazione: sei mesi;

  2. b) filati di cotone, mercerizzati o non, misuranti piu' di 20.000 metri per mezzo chilogrammo (legge 24 novembre 1949, n. 920), per la fabbricazione di calze, calzini e maglierie in genere.
    Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 50.
    Termine massimo per la riesportazione: un anno;

  3. c) materiali metallici (regio decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, e regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 525, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 934), per la costruzione di autoveicoli in genere, anziche' dello sole automobili, e di parti staccate di autoveicoli.
    Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.
    Termine massimo per la riesportazione: due anni.

  4. d) rottami di rame, di ottone e di bronzo (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere rifusi e ridotti in pani, lamiere, spranghe, fili e in lavori diversi.
    Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
    Termine massimo per la riesportazione: sei mesi;

  5. e) tessuti di cotone o misti con cotone (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.
    Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.
    Termine massimo per la riesportazione; un anno;

  6. f) tessuti di seta, di fibre artificiali e di cascami di rayon (sniafiocco) o misti con seta, con fibre artificiali e con cascami di rayon (sniafiocco) in misura non inferiore al 12 per cento (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere candeggiati, stampati, tinti, cilindrati, apparecchiati, marezzati, impermeabilizzati e sottoposti ad ogni altra operazione di finitura, quali la goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.
    Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

Art. 4

1. E' concessa, fino al 31 dicembre 1952, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:
=====================================================================

2. | |Quantita |Termine

3. | Scopo per il quale | minima |massimo

4. Qualita della merce | e concessa la importazione | ammessa | per la
| temporanea |alla imp.|riespor-

5. | | temp. |tazione
---------------------|----------------------------|---------|--------
1. Cascami di seta. | Per essere macerati, | kg. 100 | 6 mesi

6. | pettinati e filati. | |
2. Citrato di calcio| Per la produzione di | kg. 500 | 6 mesi
biologico (nel| acido citrico. | |
limite del con-| | |
tingente annuo| | |
di tonn. 2000).| | |
3. Fili di ferro, di| Per la fabbricazione | kg. 100 | 1 anno
acciaio, di ra-| di tele metalliche | |
me, di bronzo e| in genere. | |
di ottone, greg-| | |
gi, lucidi, sta-| | |
gnati o zincati.| | |
4. Legname. | Per la costruzione di | kg. 500 | 6 mesi

7. | case prefabbricate. | |

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - LA MALFA - SEGNI - TOGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI