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Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali della Guardia di finanza sono ammessi, esclusivamente a domanda, i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento perche' ritenuti in possesso in grado elevato di tutti i requisiti prescritti per l'avanzamento.

2. I giudizi relativi sono espressi su appositi specchi di proposte di designazione.

3. Per i maggiori non ammessi alle prove dalla Commissione centrale di avanzamento il giudizio decisivo spetta al Ministro per le finanze.

Art. 4

1. Il tenente della Guardia di finanza iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianita' od a scelta speciale non puo' essere promosso se noti ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima, nel grado:

  1. 1) sei anni per l'avanzamento ad anzianita';

  2. 2) cinque anni per l'avanzamento a scelta speciale.

Art. 5

1. I capitani della Guardia di finanza che hanno rivestito la, qualifica di primo tenente ed appartengono a classi che hanno partecipato alla guerra 1915-18 sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943.

2. I capitani che occupino nel ruolo una sede di anzianita' piu' favorevole di quella occupata, dai parigrado di cui al precedente comma sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore con le medesime modalita', ma conservando la propria anzianita' relativa.

3. Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti comma abbiano gia' conseguito la promozione a maggiore con anzianita' posteriore al 7 settembre 1943, assumeranno, ai soli effetti giuridici, anzianita' corrispondente a tale data.

Art. 6

1. Le norme contenute nel primo comma del precedente articolo non si applicano nei confronti di coloro che per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdite di anzianita' per qualsiasi causa o a giudizio di "non prescelto", non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni previste nel comma medesimo.

Art. 7

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applicano, su domanda degli interessati da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli ufficiali che siano stati colpiti dai limiti di eta'.

2. Gli ufficiali che abbiano titolo alla promozione saranno giudicati per il servizio permanente, rimanendo in ausiliaria.

3. I giudizi di avanzamento di minor grado di quello della Commissione centrale di avanzamento, di cui all'art. 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, saranno espressi dalle autorita' giudicatrici dalle quali l'ufficiale dipendeva all'atto del collocamento in ausiliaria, ovvero, quando cio' non risultasse possibile, da quelle che saranno determinate dal Ministro per le finanze.

4. Le procedure di avanzamento non saranno rinnovate nei confronti di quegli ufficiali che, essendo stati dichiarati prescelti, sono stati raggiunti dal limite di eta' del grado di capitano prima di entrate in turno di promozione.

5. Il presente articolo non si applica agli ufficiali che siano stati dichiarati non prescelti per l'avanzamento a grado di maggiore.

Art. 8

1. Limitatamente agli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativi agli anni 1950 e 1951 sono sospesi:

  1. 1) l'obbligo di frequentare il corso valutativo per lo avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;

  2. 2) l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

Art. 9

1. A decorrere dal 1 gennaio 1950 i periodi di comando di cui alle lettere c) e d) dell'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.

2. Il periodo di comando e' ridotto a mesi sei per i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, anche nel grado di maggiore, per ugual durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado.

Art. 10

1. All'onere valutato in lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione di uguale importo del lo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - PACCIARDI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI