Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, e' autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di L. 5 miliardi.
2. All'onere di cui al precedente comma si provvedera' per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento gia' iscritto al capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Art. 2
1. Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 22 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI