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Istituzione di un "Fondo adeguamento pensioni" per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo adeguamento pensioni" per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971.

2. Per la gestione del "Fondo adeguamento pensioni" valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.

3. Limitatamente alla gestione relativa al personale esattoriale il "Fondo adeguamento pensioni", sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, assorbe e sostituisce, con effetto dal 1 gennaio 1950, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322, e successive modifiche, nonche' il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche ed aggiunte. Il Fondo stesso subentra nelle attivita', passivita', oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

Art. 2

1. Il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui al precedente articolo, e' stabilito, per il periodo dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 3,80 per cento dell'intera retribuzione soggetta a contributo, corrisposta al personale. Esso e' per il 2,80 per cento a carico del datore di lavoro e per l'1 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'art. 7 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

2. Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" sara' variata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, qualora alle retribuzioni soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento della retribuzione in vigore alla data del 1 gennaio 1950.

Art. 3

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, a decorrere dal 1 gennaio 1950 il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' commisurato ad una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

2. Detta percentuale e stabilita nella seguente misura:

  1. 1) per le pensioni liquidate con decorrenza dal:

3. 1 gennaio al 31 dicembre 1950.......................... 35 % " " 1951.......................... 36 % " " 1952.......................... 37 % " " 1953.......................... 38 % " " 1954.......................... 39 % " " 1955.......................... 40 %

Art. 4

1. Per il personale di cui agli articoli 36 e 37 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le percentuali di cui all'art. 3 sono sostituite dalle seguenti:

  1. 1) per le pensioni liquidate con decorrenza dal:

2. 1 gennaio al 31 dicembre 1950............................ 40 % " " 1951........................... 41 % " " 1952........................... 42 % " " 1953........................... 43 % " " 1954........................... 44 % " " 1955........................... 45 %

Art. 5

1. Gli iscritti, cessati dal servizio che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al "Fondo adeguamento pensioni", di cui al precedente art. 2. Agli stessi e' liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata a norma dell'art. 3 sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Art. 6

1. Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue se liquidate per anzianita' e a lire 108.000 annue se liquidate per invalidita'.

Art. 8

1. Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, e' determinato con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1950 nella misura risultante dalla seguente tabella:
=====================================================================
| Pensione annua
Classe di importo della pensione base annua |------------------
| di vec-| di inva-
| chiaia | lidita'
---------------------------------------------------------------------
| |
Fino a lire 2.999.................................| 120.000| 108.000
Da lire 3.000 a lire 5.999........................| 132.000| 114.000
Da lire 6.000 a lire 8.999........................| 144.000| 120.000
Da lire 9.000 a lire 11.999.......................| 156.000| 126.000
Da lire 12.000 a lire 14.999......................| 162.000| 132.000
Da lire 15.000 a lire 17.999......................| 168.000| 138.000
Da lire 18.000 a lire 21.999......................| 174.000| 144.000
Da lire 22.000 a lire 29.999......................| 180.000| 150.000
Da lire 30.000 a lire 39.999......................| 186.000| 156.000
Da lire 40.000 a lire 49.999......................| 192.000| -
Da lire 50.000 a lire 59.999......................| 198.000| -
Da lire 60.000 a lire 69.999......................| 204.000| -
Da lire 70.000 a lire 79.999......................| 210.000| -
Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950 e' determinato, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1950, o dalla decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Art. 9

1. La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base e' posta a carico del "Fondo adeguamento pensioni".

Art. 10

1. Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della presente legge va aggiunta la indennita' relativa al caro pane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal "Fondo adeguamento pensioni" istituito in base al precedente art. 1.

Art. 11

1. Le indennita' e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono sempre calcolati in base all'ammontare dei soli contributi assegnati all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia.