Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
seguente legge:
Art. 1
1. Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 2, allegato 2, alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile 1950, n. 229, e' modificata come segue nel quadro B dei personale esecutivo, con decorrenza dal 1 luglio 1951:
B) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO.
Numero Grado dei posti
9° - Primi ufficiali.......................... 1.500
10° - Ufficiali esecutivi di 1ª classe......... 4.000
11° - Ufficiali esecutivi di 2ª classe......... 5.000
12° - Ufficiali esecutivi di 3ª classe......... 8.000
13° - Ufficiali esecutivi di 4ª classe......... 2.000
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20.500
Art. 2
1. Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 3, allegato n. 3 alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile 1950, n. 229, e' modificata, con decorrenza dal 1 luglio 1951, come segue: RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO
A) Quadro speciale.
Numero dei posti Commessi superiori............................... 10
B) Quadro comune.
Numero dei posti
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ªclasse 4.000 Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2ªclasse 6.300 Primi commessi................................... 8.000 Commessi......................................... 3.490 ------ 21.790 I posti di messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª classe sono conferiti per merito assoluto; un decimo e', pero', conferito per merito comparativo.
Art. 3
1. Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado 10° del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento al grado 9° del quadro stesso, stabilito in anni quindici dall'art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e' diminuito ad anni otto.
2. Per lo stesso periodo il personale di grado 10°, gruppo C, assunto nel ruolo esecutivo per esame di concorso e di idoneita', e che abbia gli altri requisiti prescritti, puo' conseguire la promozione al grado 9° anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall'art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.
3. Ai fini dell'avanzamento al grado 9° di primo ufficiale, e per lo stesso periodo di cui al precedente comma, si prescinde, nei riguardi del personale appartenente al grado 10°, gruppo C, dal possesso del titolo di studio richiesto dallo stesso art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.
Art. 4
1. L'art. 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, e' sostituito dal seguente: "I posti di gruppo C vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame, al quale potra' partecipare, a prescindere dal limite massimo di eta', il dipendente personale delle seguenti categorie:
a) di ruolo e non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici;
b) delle ricevitorie, compresi gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, nonche' i collettori e gli agenti rurali; i quali tutti siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.
"Nella prima applicazione della presente legge sara' conferita la nomina nel grado iniziale del quadro A del ruolo del personale di gruppo A, tabella n. 1, della presente legge, al personale della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1 gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'art. 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733. "Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrera', a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverra' secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal piu' remoto".
Art. 5
1. L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e' autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale nel ruolo di gruppo B del personale postale e telegrafico.
2. Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, comunque assunti, nonche' i fattorini telegrafici, i ricevitori, gerenti e supplenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, collettori e portalettere rurali, forniti tutti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione ai gruppi A e B, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'eta'.
3. I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo, in ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. Alla maggiore spesa che, per l'anno finanziario 1951-1952, si prevede in lire 65 milioni, si provvedera' con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI