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Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1950-51.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a bordo della nave "Andrea Doria", addi' 25 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI