Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2889, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1950-51.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a bordo della nave "Andrea Doria", addi' 25 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI