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Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati, nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei Comuni della provincia di Rieti, gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonche' nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti.

2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 1500 milioni alla quale si fa fronte con prelievo, da parte del Ministro per il tesoro, di pari somma dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

3. Al fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi dagli Istituti, di cui al comma stesso, al Ministero del tesoro, relative alle anticipazioni da questo gia' concesse per l'importo complessivo di lire 1500 milioni prelevato dal conto speciale previsto dalla Sezione I dell'annesso all'accordo approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

4. L'art. 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e' abrogato.

Art. 2

1. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sara' stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'art. 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso.

2. La concessione delle anticipazioni avra' luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti.

Art. 3

1. Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per scopi e con le modalita' e condizioni previsti dalla presente legge.

2. Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato, che sara' nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

3. A parita' di ogni altra condizione i mutui verranno con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi.

Art. 4

1. L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti a norma del precedente art. 2, sara' versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

2. Ciascun Istituto potra' utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avra' stipulato contratti di mutuo.

3. Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro per il tesoro autorizzera', con modalita' da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente art. 2, il prelevamento, da parte dell'Istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo.

Art. 5

1. Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui all''ultimo comma del precedente art. 4, saranno infruttifere di interesse. Del pari i mutuatari non dovranno corrispondere alcun interesse agli Istituti sulle singole somministrazioni.

2. Nella convenzione di cui al precedente art. 2 saranno inserite clausole atte a contenere entro i piu' brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui.

Art. 6

1. L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da parte dell'Istituto, avranno inizio alla stessa data ed avranno la durata massima di venti anni.

2. L'ammortamento dei mutui sara' effettuato al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, mediante annualita' posticipate costanti, comprensivo della quota spettante agli Istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita con la convenzione, di cui al precedente art. 2.

3. Dette annualita' saranno versate dagli Istituti - previa detrazione della quoti ad essi spettante - al Ministero del tesoro a rimborso dell'anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata, alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento
all'istituto della corrispondente annualita' da parte del mutuatario.

4. Oltre al pagamento delle anzidette annualita' e delle normali spese
contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere potra' essere fatto gravare sui mutuatari, dagli Istituti, a qualsiasi titolo.

Art. 7

1. Le somme che affluiranno al fondo di rotazione di cui al precedente art. 1, per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale verranno introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse saranno devolute con le modalita' stabilite con il precedente art. 4, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al primo comma del precedente art. 2.

2. Detta, quota percentuale potra', con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attivita' svolta dagli Istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione della presente legge, od anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nelle regioni e nei territori indicati nel primo comma del precedente art. 1.

Art. 8

1. Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente art. 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.

2. La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

Art. 9

1. Si applicano ai mutui, di cui al precedente art. 3, ed agli atti e formalita' concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni di materia di credito agrario, nonche' quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.

Art. 10

1. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - VANONI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI