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Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le misure degli assegni vitalizi a carico del fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:

  1. 1) lire 24.000 annue per gli impiegati;

  2. 2) lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

  3. 3) lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani;

  4. 4) lire 16.800 annue per i genitori.

2. Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.12

Art. 3

1. L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, a 127, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 luglio 1949, a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a lire 21.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.

Art. 4

1. A partire dal 1 luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati;

  1. a) di lire 6000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1 novembre 1948;

  2. b) di lire 3000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1 novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, nel qual caso l'aumento e' di lire 6000 annue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - SOLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI