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Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale

Testo vigente

Titolo I. Disciplina dell'assistenza creditizia ai dipendenti statali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:

  1. a) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;

  2. b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonche' ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessita' familiari entro i limiti delle disponibilita', fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;1

  3. c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.

2. La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, e' esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

1. Sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tutte le attivita' e passivita' gestite dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, comprese le operazioni dirette di cessione in ammortamento, nonche' la quota di patrimonio riferibile alla garanzia delle operazioni in corso.

2. I trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente sono disposti con decreto del Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo alla fine dell'esercizio finanziario in cui entrera' in vigore la presente legge.

3. Dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo il Fondo non potra' esercitare alcuna attivita' creditizia Alla data di entrata in vigore della presente legge cesseranno da parte del Tesoro le somministrazioni di fondi autorizzate a favore del Fondo per il credito ai di pendenti dello Stato dalla legge 24 febbraio 1955, n. 62.

4. Le somme che alla stessa data risulteranno a debito del Fondo per il credito, in applicazione della citata legge e di altri precedenti provvedimenti, saranno restituite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti dello Stato, unitamente agli interessi maturati sino al giorno precedente l'inizio del rimborso, in quindici annualita' costanti comprensive di capitale ed interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data dell'ultima somministrazione effettuata a favore del Fondo per il credito al tasso di interesse del 4 per cento.

Art. 3

1. Gli impiegati ed i salariati non di ruolo, che abbiano compiuto almeno sette anni del rapporto di impiego o di lavoro con le Amministrazioni dello Stato o con le Aziende statali, possono contrarre prestiti con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, estinguibili in sessanta mensilita' verso cessione di quote dello stipendio o del salario non superiori al quinto.

2. Ai prestiti di cui al precedente comma si applicano le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal relativo regolamento, per i prestiti diretti gia' concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

3. Dagli impiegati e dai salariati non di ruolo e' dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari analogamente a quanto stabilito per il personale di ruolo dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

4. Tale contributo e' rimborsabile dopo la cessazione dal servizio, secondo le norme dettate dal citato art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.

Art. 4

1. Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il limite minimo di anzianita' di anni quattro di servizio permanente.

2. Detta concessione e' estesa ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato soggetti a rafferma, dopo quattro anni dalla promozione a brigadiere.

Art. 5

1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e' autorizzato ad investire la disponibilita' del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, istituito con l'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, anche nelle operazioni di prestito indicate all'art. 1 lettera b) ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. Sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali i contributi stabiliti dagli articoli 17 e 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, modificato dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonche' il contributo previsto dall'art. 3 della presente legge.

3. Con decorrenza dal 1 luglio 1956, il contributo di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' rimborsato, dopo la cessazione dal servizio, con le norme dettate dall'articolo medesimo, soltanto agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte alla Opera di previdenza.

Art. 6

1. La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti, e' stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non puo' superare quella indicata dagli articoli 26 e 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. La misura della quota per rischi di insolvenza sara' comunque sottoposta a revisione, per l'eventuale riduzione, al termine del primo decennio di applicazione della presente legge.

3. Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera, anche per le categorie di personale non aventi diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, l'aliquota della retribuzione fondamentale unica, che secondo le norme dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, viene assunto a base del trattamento stesso. Ai fini del computo della quota cedibile dei magistrati di ogni ordine e grado, si considera l'aliquota della retribuzione fondamentale unica di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1956, n. 1431.

Art. 7

1. Alla attivita' creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e del punto g) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, e' preposto un Comitato speciale per il credito col compito:

  1. a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli articoli 1 lettera b), 4, 5 e 6 della presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

  2. b) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

  3. c) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

  4. d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

  5. e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi;

  6. f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. Per i prestiti di cui alla lettera g) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potra' comunque superare il tasso del 6,50 per cento.

3. I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito.

4. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Art. 8

1. Il Comitato speciale per il credito e' nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed e' composto:

  1. 1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

  2. 2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.

2. Alle sedute del Comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal Collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo.

3. Il Comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e) ed f) del precedente art. 7.

4. Per i lavori relativi ai punti a) e d) del precedente articolo, il Comitato si suddivide in due Sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).

5. I due Sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.

6. Il Comitato delibera a maggioranza di voti: in caso di parita' prevale il voto del presidente.

7. E' deferito al Comitato l'esame dei casi in cui i due Sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimita' nelle decisioni.

Art. 9

1. Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

2. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, e' nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Art. 10

1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali gia' riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonche' dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17.

2. Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Art. 11

1. Le attivita' patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonche' gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 e dall'attivita' creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

2. Per lo speciale servizio del credito e' istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.