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Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Per l'esercizio finanziario 1951-52 e' autorizzata la spesa di L. 31.285.000.000 per provvedere:

  1. a) a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti riparazioni, sistemazioni e completamento di opere pubbliche esistenti per L. 24.090.000.000;

  2. b) al ricupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime per lire 600.000.000;

  3. c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per L. 1.000.000.000;

  4. d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per L. 4.900.000.000;

  5. e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' a concorsi e sussidi in dipendenza del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per L. 695.000.000.

Art. 3

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1951-52 la spesa di L. 40.140.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche', in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 754, e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736, nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, e nella legge 25 giugno 1949, n. 409:

  1. a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, nonche' degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse;

  2. b) alla riparazione di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

  3. c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione di propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

  4. d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

  5. e) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

Art. 4

1. E' stabilito per l'esercizio finanziario 1951-52 il limite d'impegno di L. 930.000.000 per:

  1. 1) annualita' da corrispondere a Istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione al fine di provvedere a riparazioni, e ricostruzioni di fabbricati destinati al ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici, a norma del punto secondo dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

  2. 2) la concessione ai sensi dell'art. 16 (secondo e terzo punto) del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 nonche' dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409:

    1. a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti a proprietari che provvedono direttamente alla ricostruzione e alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici, per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;

    2. b) di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);

    3. c) di contributi costanti per trenta anni da pagarsi ai propri cari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

  3. 3) la concessione ad enti vari ed a cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi degli articoli 56 e 57 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi, nonche' per la concessione ad Istituti di case popolari e a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 5

1. Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1951-52 i seguenti limiti d'impegno per pagamenti differiti relativi a:

  1. 1) Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457;

  2. 2) contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 30.000.000;

  3. 3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 30.000.000;

  4. 4) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 2.200.000.000 di cui:

    1. a) per la costruzione di opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata, legge n. 589, L. 600.000.000, destinate per L. 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

    2. b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, L. 40.000.000;

    3. c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, L. 80.000.000, destinate per L. 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

    4. d) per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 589, L. 600.000.000, destinate per L. 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

    5. e) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589. L. 680.000.000, destinate per L. 340.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

    6. f) per opere ospedaliere di cui all'art. 7 della citata legge n. 589, L. 200.000.000.

Art. 6

1. Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera' per cio' che riguarda le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 7

1. Il fondo indiviso, inscritto nell'annesso stato di previsione in dipendenza della legge 10 agosto 1950, n. 647, riguardante opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, sara', con decreti del Ministro del tesoro ripartito tra appositi capitoli di parte straordinaria in base ai programmi dei lavori da eseguire.

Art. 8

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1951-52, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' le conseguenti inscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

3. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 9

1. Il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1951-52 per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale ed insulare, sara' ripartito, con decreti del Ministro del tesoro, fra capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 31 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI