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Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - mutui fino all'ammontare di 30 miliardi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, a decorrere dal 1 luglio 1951, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, mutui non superiori a sei miliardi annui, fino all'ammontare complessivo di 30 miliardi, per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni dell'Italia centrale-meridionale ed insulare, alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste dalla legge 9 maggio 1950, n. 315.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI