Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e' sostituito dal seguente:
" Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente art. 4.
Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potra' essere superato il numero di due volontari. In via, eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facolta' o Scuola interessata, puo' richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione e' concessa, sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.1
Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso e' titolare.
La nomina e' conferita per un anno accademico ed e' tacitamente confermata di anno in anno.
Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca e' comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio.
Il provvedimento e' definitivo.
Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennita'".
Art. 2
1. L'art. 15 del decreto legislativo 7 maggio 1918, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e' sostituito dal seguente:
"Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato, che e' da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.
Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualita' di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, e' computato in ragione di un terzo.
Il servizio di assistente volontario puo' essere riscattato dagli interessati agli effetti del trattamento di quiescenza nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis".
Art. 3
1. I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli assistenti universitari, s'intendono applicabili anche al personale scientifico appartenente al ruolo di gruppo A degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.
Art. 4
1. L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti Ministeriali previsti dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e' disposta con ordinanza del rettore, sentiti, limitatamente al personale tecnico, i professori interessati.
2. Con le stesse modalita' il personale tecnico e subalterno puo' essere trasferito da un posto di ruolo all'altro della stessa o di altra Facolta' o Scuola della medesima Universita' o Istituto di istruzione universitaria.
3. Le ordinanze rettorali di cui ai precedenti commi sono comunicate al Ministro per la pubblica istruzione.
4. Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Universita' o Istituto superiore e' disposto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere dei rettori, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati.
5. E' abrogato l'art. 33 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.
Art. 5
1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la successive modificazioni, concernenti l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, sono estese al personale non insegnante non di ruolo in servizio alla data del 1 maggio 1948 presso le Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore.
Art. 6
1. I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun Ateneo entro il 31 dicembre 1952, saranno coperti mediante concorsi interni per titoli da espletare fra il personale che alla data della presente legge abbia prestato per almeno cinque anni presso gli Atenei stessi servizio non di ruolo con mansioni non inferiori a quello inerenti ai posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli o requisiti, salvo di limiti di eta', che vengono prorogati di sette anni.
Art. 7
1. La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35-bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, s'intende fissata nel tre per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. Per i riscatti eventualmente effettuati ai sensi del precitato articolo, gli interessati potranno richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso di meta' del contributo gia versato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI