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Provvidenze a favore del personale insegnante delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano

Testo vigente

Titolo I. Professori universitari di ruolo e incaricati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La tabella B, annessa alla legge 18 marzo 1958, numero 311, concernente i coefficienti di retribuzione e le misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianita', e' sostituita, a decorrere dal 1 novembre 1961, con la tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
"Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

2. Ad essi e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di lire 1.700.000, pari al coefficiente 380, se compresi in una terna, di concorsi a cattedre universitarie se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia.1

Art. 3

1. Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento.

2. Gli aumenti periodici sono calcolati sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi e' valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno accademico 1961-62.

4. L'attribuzione degli aumenti periodici e' subordinata alla attestazione da parte del preside della Facolta' o Scuola che l'incaricato ha adempiuto ai doveri di cui all'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4

1. Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonche' ai loro familiari in caso di morte, e' riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

2. Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualita' di incaricato esterno dal 1 novembre 1961.

3. Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1 novembre 1961 qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo.

4. Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresi', con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma.

5. I servizi prestati in qualita' di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed Istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.2

6. E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalita' del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dello al titolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46)).

7. Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo e' liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui il professore incaricato esterno abbia prestato almeno venti anni di servizio effettivo, valutabile a tal fine. Negli altri casi compete l'indennita' per una volta tanto, in luogo di pensione, purche' il professore incaricato abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

8. Il professore incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia piu' favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. Al professore incaricato, riassunto in servizio statale, al quale gia' in precedenza sia stata liquidata l'indennita' per una volta tanto in luogo di pensione, si applica, l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

9. Il professore di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla, base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non puo' essere inferiore a quello precedentemente goduto.

10. I professori di cui al primo comma sono assoggettati, dal 1 novembre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

11. Dalla stessa data cessa per i professori medesimi l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini dei trattamento di quiescenza l'istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia.

12. Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo.

2. E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio.

3. Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si puo' provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico neo si intende rinnovato con le modalita' previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parto dei rettori dell'Universita', proseguono i pagamenti sulla, base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente.1

4. L'incarico e' conferito con decreto del rettore della Universita' o Istituto di istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro per la pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresi', la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

5. Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 6

1. Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo, possono, a domanda, e su conforme parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori delle scuole secondarie, subordinatamente alla disponibilita' dei posti nei ruoli medesimi.

2. La domanda e' trasmessa al Ministero della, pubblica istruzione dalla Facolta' competente che la correda del proprio parere.

3. L'assunzione ha luogo con la qualifica di straordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano corrispondenti a quelle tenute dall'interessato per incarico in una Facolta' o Scuola.

4. La domanda di assunzione puo' essere presentata anche nel corso dell'incarico; in caso di cessazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, non altre un anno dalla data della cessazione stessa. I requisiti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere posseduti alla data della domanda.

5. Nei concorsi per le scuole secondarie e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle predette scuole, il servizio prestato dagli ex incaricati universitari ha lo stesso valore, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, del servizio prestato quale incaricato nelle scuole secondarie con piena qualifica. Il servizio stesso viene riconosciuto, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, nei modi e nei limiti stabiliti nell'articolo 6, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

6. La valutazione di cui al comma quarto dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e' estesa, limitatamente ad un terzo, anche ai periodo d'insegnamento prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto.

7. Nei confronti dei professori degli Istituti d'istruzione secondaria pervenuti nei relativi ruoli ai sensi del presente articolo e dell'articolo 132 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il servizio prestato quali incaricati di insegnamento universitario o di assistente ordinario e' considerato, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai trasferimenti, come servizio prestato nelle Scuole secondarie con piena qualifica.

Art. 7

1. L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e' sostituito dal seguente:
"I comandi di cui al presente articolo non possono superare in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale".

Titolo II. Assistenti universitari

Art. 8

1. L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e la tabella A annessa alla legge stessa sono sostituiti dal seguente articolo e dalla tabella B allegati alla presente legge.
"Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella B.
All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari e attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facolta' o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attivita' esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio.
Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta, classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.
Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza, alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo articolo 10.
La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.
Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19".

Art. 9

1. Fermo restando l'articolo 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attivita' didattiche e le altre attivita' di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalita' stabilite dal Senato accademico.

Art. 10

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e' sostituito dal seguente:
L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Universita' o Istituto di istruzione superiore, e' collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli puo' essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Universita' ed Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunita', in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non puo' protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente".

Art. 11

1. L'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e' sostituito dal seguente:
"Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.
Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera, docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la, fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irriperibilita' degli assegni.2
Sull'affinita' ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.
Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza, oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge".