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Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concesso un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per provvedere alla esecuzione di lavori di sistemazione generale, di rettifica e di depolverizzazione di strade statali dell'Italia meridionale ed insulare.

2. La spesa predetta sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4 miliardi all'anno a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1959-60.

Art. 2

1. Allo scopo di iniziare e portare a compimento i lavori di cui al precedente articolo in periodi di tempo abbreviati, l'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere impegni in misura eccedente gli stanziamenti, entro i seguenti limiti: lire 4 miliardi nell'esercizio 1950-51, lire 12 miliardi nell'esercizio 1951-52, lire 12 miliardi nell'esercizio 1952-53 e lire 12 miliardi nell'esercizio 1953-54.

2. Per far fronte ai pagamenti in misura eccedente le somme stanziate in ogni esercizio, ai sensi del secondo comma del precedente articolo, l'A.N.A.S. potra' stipulare, occorrendo, anticipazioni con la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche ed altri Istituti di credito, di assicurazioni o di previdenza. Tali operazioni possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto e di regolamento che disciplinano l'attivita' dei singoli Istituti mutuanti.

Art. 3

1. Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi da stanziare nell'esercizio 1950-51 viene destinata una corrispondente aliquota del ricavato del prestito autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040, di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.
Con gli stessi provvedimenti sara' stabilita la quota sulle autorizzazioni previste dalla presente legge da destinare agli oneri di carattere generale in dipendenza, dell'attuazione della legge stessa, ivi compresi gli interessi per le eventuali anticipazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI