Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall'art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI