Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972, concernente uno stanziamento suppletivo di due miliardi ad integrazione dei fondi suddetti.
2. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-1951 si provvedera' con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
Art. 2
1. Il quarto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"La scelta per la nomina del personale, di cui ai precedenti commi, sara' effettuata per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro.
Il bando per tali concorsi deve essere emanato entro il 31 dicembre 1951.
Il personale nominato puo' essere destinato a prestare servizio, sia presso l'Amministrazione centrale, che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 3
1. La liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), di cui all'art. 1 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' prorogata fino al 31 marzo 1952.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI