Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione allo esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 2
1. Le persone indicate nell'art. 1, che dopo il 31 dicembre 1939, ma prima del riacquisto della cittadinanza italiana, abbiano conseguito presso uno degli istituti di istruzione superiore germanici o austriaci indicati in in elenco approvato dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei titoli accademici aventi valore legale nello stato in cui sono stati rilasciati e compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere presso una universita' o istituto superiore della Repubblica il rilascio del corrispondente titolo accademico italiano.
2. L'elenco previsto nel comma precedente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Le persone indicate nell'art. 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'art. 2, abbiano conseguito presso uno degli istituti germanici od austriaci, indicati nell'elenco di cui all'articolo precedente, titoli di studio aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e non compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere il corrispondente titolo italiano presso universita' o istituto superiore della Repubblica previo esito favorevole dell'esame nelle materie che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, udito il parere delle competenti autorita' accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
2. La domanda per ottenere il titolo accademico italiano, ai sensi del comma precedente, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso una universita' od un istituto superiore della Repubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che a tale data hanno gia' riacquistato la cittadinanza italiana, o dalla data del riacquisto, per gli altri.
Art. 4
1. A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852, si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.
Art. 5
1. Le persone indicate nell'art. 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'art. 2, abbiano conseguito in una delle scuole di ostetricia germaniche o austriache comprese in un elenco che sara' approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, il diploma di ostetricia avente valore legale nello Stato in cui e' stato rilasciato, possono ottenere il rilascio del titolo corrispondente italiano presso le scuole di ostetricia comprese in appositi elenchi da formarsi negli stessi modi.
2. Gli elenchi predetti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrati in vigore della presente legge.
Art. 6
1. Le persone indicate nell'art. 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'art. 2, abbiano esercitato in Germania o in Austria, per almeno un biennio, la professione di avvocato, possono essere iscritte nell'albo dei procuratori, sempreche' siano in possesso del titolo di studio italiano conseguito anche a norma della presente legge, e degli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano.
Art. 7
1. Ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore legale od ai concorsi per la nomina a notaio delle persone indicate nell'art. 1, e' riconosciuta validita' anche alla pratica svolta in territorio germanico o austriaco nel periodo di cui al primo comma dell'art. 2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI