Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita dall'art. 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276, e' stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della magistratura.
2. La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI