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Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Categorie dei magistrati

1. I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.

Art. 2 Funzioni dei magistrati di Tribunale

1. I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.

2. Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

Art. 3 Funzioni dei magistrati di Corte d'appello

1. I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

  1. 1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;

  2. 2) di presidente di sezione di Tribunale;

  3. 3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.

Art. 4 Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione

1. I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

  1. 1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

  2. 2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.

Art. 5 Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello

1. Sono conferiti per anzianita' e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi:

  1. 1) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;

  2. 2) di pretore nelle Preture nelle quali, secondo la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.

Art. 6 Conferimento di uffici direttivi a magistrati di torte di cassazione

1. Sono conferiti per anzianita' e per merito a magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi:

  1. 1) di primo presidente della Corte di cassazione;

  2. 2) di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

  3. 3) di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti;

  4. 4) di presidente di Tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 8 Abolizione del ruolo dei pretori

1. Il ruolo dei pretori e' abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono posto, secondo l'anzianita', in relazione all'anno della nomina ai uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 9 Abolizione del ruolo dei primi pretori

1. Il ruolo dei primi pretori e' abolito.

2. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di appello, secondo la loro anzianita' nel grado.

3. Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di appello di pari anzianita' nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori.

Art. 10 Trattamento economico dei magistrati in servizio

1. Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

2. Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde.5

3. Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

4. In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennita' di carovita e relative quote complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ยช mensilita'.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212

Art. 11 Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrali

1. Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonche' ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennita' di caropane annessi alla pensione.

2. Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge e' esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonche' alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.