Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La tariffa allegato A al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, concernente l'imposta di negoziazione e' sostituita dalla seguente:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
1. Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, alle azioni ed ai titoli similari costituenti il capitale sociale nei riguardi delle societa' che, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, abbiano investito, almeno sei mesi prima della data di chiusura dell'esercizio, in conformita dell'oggetto sociale, nei titoli soggetti alla imposta di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge un importo non inferiore al 65 per cento del capitale imponibile risultante dalla valutazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e successive modificazioni.
Art. 3
1. E' ulteriormente sospesa fino al 1 gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.
2. Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1952.
Art. 4
1. Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie giu' devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtu' di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI