Concessione all'Istituto centrale di statistica di contributi per l'importo complessivo di 80 milioni di lire a pareggio dei disavanzi relativi agli esercizi 1947-1948, 1948-1949 e 1949-1950
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo ordinario per l'esercizio 1949-1950 a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1949, n. 604, e' elevato di L. 56.930.000.
Art. 2
1. A copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-1948 e 1948-1949 dell'Istituto centrale di statistica e' autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di L. 23.070.000 in aggiunta a quello concesso con la legge 13 ottobre 1950, n. 845.
Art. 3
1. L'onere di cui agli articoli precedenti, in complessive L. 80.000.000, viene fronteggiato con parte delle maggiori entrate recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-1950 (ottavo provvedimento).
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI