Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa che sia stabilito in via definitiva il trattamento economico dei titolari di pensione a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche' dei titolari di pensione del Fondo Adria, continuera' ad essere corrisposto il particolare assegno previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 724.
Art. 2
1. Il contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 724, e' stabilito a decorrere dal 10 gennaio 1951, nelle misure indicate all'annessa tabella A.
2. Con la stessa decorrenza viene elevato a lire 2500 mensili il contributo previsto dal secondo comma del predetto articolo.
Art. 3
1. I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:
a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;
b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di eta' del personale amministrativo gia' inscritto e che ha cessato di prestare servizio;
c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;
d) per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.
Art. 4
1. Il contributo di cui all'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 721, continuera' ad essere versato posteriormente al 30 settembre 1951 per tanti mesi quanti saranno quelli successivi al 1 gennaio 1951 durante i quali sara' corrisposto l'assegno previsto dall'art. 1.
Art. 5
1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 3 lettera d), sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante una, corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. Resta immutata l'efficacia degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 10 agosto 1950, n. 724.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 2 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA - ZOLI - VANONI - PACCIARDI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI