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Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

Testo vigente

Capo I. Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

2. La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

1. Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.

2. Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.

3. Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

4. Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge.

Art. 3

1. Gli organi della Cassa sono:

  1. a) il presidente;

  2. b) il vice presidente;

  3. c) il Comitato dei delegati;

  4. d) il Consiglio di amministrazione;

  5. e) la Giunta esecutiva;

  6. f) il Collegio dei revisori dei conti;

  7. g) i Consigli dell'Ordine.

Art. 4

1. Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto.

2. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, e' supplito da un vice presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione.45

Art. 5

1. Il Comitato dei delegati e' costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme che sono dettate per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense, dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenziale 24 novembre 1944, n. 382, e dall'art. 1 del decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le seguenti funzioni:

  1. a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

  2. b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

  3. c) nomina il Consiglio di amministrazione;

  4. d) approva i bilanci;

  5. e) delibera sulle materie indicate agli articoli 41 e 42;

  6. f) esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge.

2. Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.45

Art. 6

1. Il Comitato dei delegati e' coavocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. L'adunanza e' valida in prima convocazione se intervenga almeno la meta' dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza e' valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

4. Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa, compresi negli albi dei Consigli dell'Ordine del suo distretto, ha diritto:

  1. a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti e' tra cinquanta e cento;

  2. b) oltre, ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

  3. c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

6. Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.45

Art. 7

1. Il Consiglio di amministrazione e' costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. Quando devono essere eletti quattro o piu' componenti del Consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno.

2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

3. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.

5. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.45

Art. 8

1. I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

Art. 9

1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

  1. a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;

  2. b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

  3. c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

  4. d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

  5. e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

Art. 10

1. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11

1. La Giunta ha le seguenti funzioni:

  1. a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

  2. b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;

  3. c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

  4. d) provvede su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

  5. e) decide sui reclami a norma dell'art. 52.