Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 2 della legge S gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.
Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge".
Art. 2
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N.798
Art. 3
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 7981a
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 7981a
Art. 5
1. L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"L'avvocato o il procuratore al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito e' tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:
a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.
La percentuale e' calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.
La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".
Art. 6
1. A decorrere dal 1 gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di eta'.
2. Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.
3. Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore, degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di non riscosso come riscosso Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianita' e che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1 gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000.
4. La Cassa e' autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilita' di pensione.
Art. 7
1. L'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa singole annualita' di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto".
Art. 8
1. L'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' abrogato.
2. I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari gia' effettuati verranno resituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni.
3. Vengono istituiti nuovi conti individuali a sensi dell'articolo 11, lettera b) della presente legge.
Art. 9
1. L'articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili".
Art. 10
1. L'articolo 29 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento".
Art. 11
1. L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:
a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;
b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.
L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale".1