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Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

Testo vigente

Capo I. Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta per esami.

2. La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado.

Art. 2

1. I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianita' mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami.

2. Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario constano di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.

3. La commissione cui e' devoluto il giudizio sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario e' nominata dal comandante generale ed e' composta da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori, membri, e da un capitano, con funzioni di segretario.

4. Conseguono l'idoneita' negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.

5. Sono esentati dagli esperimenti i brigadieri che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.

6. La promozione a maresciallo ordinario e' conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado.

Art. 3

1. I marescialli capi ed i brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' od a quello a scelta sono iscritti, in ordine di anzianita', in distinti quadri di avanzamento annuali.

2. Le promozioni sono conferite, in ciascun anno, alternativamente agli iscritti nei due quadri, con precedenza degli idonei all'avanzamento ad anzianita' e nelle proporzioni fissate dagli articoli precedenti.

3. In mancanza di promovibili a scelta, i posti vacanti sono tutti devoluti, in ciascun anno, agli iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita'.

Art. 4

1. Agli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario sono, rispettivamente, ammessi a domanda, per non piu' di due volte, i marescialli capi ed i brigadieri compresi nel primo terzo del ruolo del proprio grado al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, che ne siano stati giudicati meritevoli dalle autorita' indicate dal regolamento.

Art. 5

1. Gli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario constano, rispettivamente, di una prova scritta e di due prove orali di cultura tecnico-professionale. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963.

2. Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e' devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello.

3. Per le prove orali potra' essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo competente in materie nautiche per esaminare i candidati del ramo mare sulla parte del programma che concerne la cultura marinaresca.

Art. 6

1. Conseguono l'idoneita' negli esami per l'avanzamento a scelta ai rispettivi gradi superiori i marescialli capi ed i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio minimo di dodici ventesimi, siano stati pertanto ammessi a sostenere le prove orali ed abbiano conseguito almeno quattordici ventesimi come media del punteggio della prova scritta e di quello medio delle prove orali, in ciascuna delle quali non dovranno pero' aver riportato un punto inferiore a dieci ventesimi.

2. Conseguono l'idoneita' esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore i marescialli capi che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova, orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963.

Capo II. Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo capo e di brigadiere.

Art. 7

1. Il grado di maresciallo capo e' conferito ad anzianita', al compimento di due anni di permanenza nel grado, ai marescialli ordinari giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento.

Art. 8

1. I brigadieri sono tratti, in ordine di anzianita' e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai sottobrigadieri che, giudicati idonei ed iscritti in appositi quadri di avanzamento, abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.

Capo III. Del conferimento del grado di sottobrigadiere.

Art. 9

1. I posti di organico vacanti nel grado di sottobrigadiere sono annualmente coperti con le promozioni dei militari di truppa dichiarati idonei al termine del corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali, a norma dei successivi articoli 10, 11 e 12 e con quelle degli appuntati idonei all'avanzamento ai sensi del successivo articolo 13, nella rispettiva proporzione di diciannove ad uno e con precedenza delle prime.

2. In difetto di militari di truppa promovibili a norma degli articoli 10, 11 e 12, gli appuntati idonei ai sensi dell'art. 13 sono promossi limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione del precedente comma.

3. In mancanza di appuntati promovibili le vacanze relative sono devolute alle promozioni dei militari di truppa che abbiano frequentato il corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali.

Art. 10

1. Conseguono l'idoneita' a rivestire il grado di sottobrigadiere i militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole apposito corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per esami.

2. L'idoneita' a rivestire il grado di sottobrigadiere e' dichiarata da una commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta da un colonnello, la quale procede secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

Art. 11

1. Possono partecipare per non piu' di quattro volto al concorso per l'ammissione al corso d'istruzione, presso la Scuola sottufficiali, i militari di truppa che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno due anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza ovvero almeno un anno se in possesso della licenza di scuola media inferiore e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.