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Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore

1. L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, e' sostituito come segue:
"I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta per esami.
La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado".

Art. 2 Forme di avanzamento al grado di maresciallo ordinario e idoneita' negli esperimenti

1. L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, e' sostituito come segue:
"I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianita' mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami.
Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario constano di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.
La commissione cui e' devoluto il giudizio sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario e' nominata dal comandante generale ed e' composta da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori, membri, e da un capitano, con funzioni di segretario.
Conseguono l'idoneita' negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.
Sono esentati dagli esperimenti i brigadieri che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.
La promozione a maresciallo ordinario e' conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado".

Art. 3 Requisiti di comando o di servizio

1. L'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e' sostituito come segue:
"Il brigadiere della guardia di finanza non puo' partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo".

Art. 4 Disposizioni transitorie

1. Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

2. Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

3. Anche per la formazione dei gradi di avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

Art. 5 Quadri di avanzamento

1. Per la formazione dei quadri d'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970, si osservano le disposizioni preesistenti.

2. Per gli anni successivi e fino al completo esaurimento degli iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore valevole per l'anno 1970, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore.

3. Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi gia' iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianita' valevole per l'anno 1970 e non promossi. Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti marescialli capi giudicati idonei allo avanzamento. Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro. Analoga procedura verra' seguita per i brigadieri iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianita' dell'anno 1970.

4. I marescialli capi non valutati o non promossi in relazione ai quadri d'avanzamento dell'anno 1970 e degli anni precedenti, perche' sottoposti a procedimento penale o disciplinare o sospesi precauzionalmente dallo impiego o perche' temporaneamente non idonei per infermita' dipendente da causa di servizio, vengono valutati, dopo che sia cessata la causa impeditiva, prescindendo dai requisiti di servizio e dall'esperimento previsti dalle norme preesistenti.

5. Per i brigadieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma si richiede il solo periodo di servizio previsto dall'articolo 2 della presente legge prescindendo dall'effettuazione dell'esperimento, qualora la valutazione successiva alla cessazione della causa impeditiva sia effettuata con riferimento ai quadri d'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario valevole per l'anno 1970 o precedenti.

Art. 6 Abrogazioni e modifiche

2. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, e' cosi' sostituito: "Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e' devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE