Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato
Testo vigente
Art. 11
1. Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere la nomina medesima, con l'osservanza dei criteri indicati al primo comma del precedente art. 10.
2. Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella gia' in godimento anteriormente alla nomina, la differenza verra' loro conservata a titolo di assegno ad personam, non utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi, di cui al seguente art. 12.
3. Ai salariati di ruolo, assegnati alla 2ª categoria, che provengano, quali temporanei, dalla 1ª categoria, viene, parimente, assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte o nell'esperimento pratico sostenuti per ottenere la nomina stessa, incrementata di tanti avanzamenti per quanti ne avevano maturati nella categoria di provenienza, entro i limiti della paga massima della 2ª categoria cui vengono assegnati.
4. Per ottenere la paga massima della 1ª e 2ª categoria e' richiesta la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.
5. Ai salariati di ruolo, assegnati alla 3ª categoria, se provenienti da categorie inferiori, quali temporanei, viene assegnata, all'atto della nomina, la paga che, per entita', risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza, Ai detti salariati, ove provengano dalla medesima categoria, viene conservata la stessa paga in godimento all'atto della nomina.
6. Qualora, invece, tali salariati provengano da categoria superiore, viene attribuita, all'atto della nomina, la classe di paga spettante ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne competono in relazione alla anzianita' di servizio da ciascuno posseduta.
7. Alle salariate di ruolo assegnate alla 7ª categoria vanno applicati, per la determinazione della paga all'atto della nomina, gli stessi criteri di cui ai precedenti commi sesto e settimo a seconda che dette salariate provengano dalla stessa categoria o dalla 6ª categoria; alle salariate stesse, ove provengano dalla 5ª categoria, va assegnata, la classe di paga iniziale.
8. Ai salariati di ruolo, all'atto della nomina nel gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili, viene assegnata la classe di paga iniziale del gruppo medesimo.
Art. 12
1. Gli aumenti di paga, per tutti i salariati di ruolo e non di ruolo, hanno luogo secondo l'ordine di progressione delle classi di paga, stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, per la rispettiva categoria (o "gruppo" per i capi operai, sorveglianti e simili), dopo un periodo di permanenza in ciascuna classe di paga, che e' biennale, per chi abbia conseguito nei due anni la qualifica di "ottimo" o di "distinto", e triennale per chi non abbia riportato nel biennio tale qualifica, ma sia stato classificato almeno "buono" in ciascun anno del triennio.
2. Pero', per conseguire la paga "massima" del rispettivo gruppo o categoria, i capi operai, sorveglianti e simili, gli operai specializzati (1ª categoria) e gli operai qualificati (2ª categoria) debbono contare, in ogni caso, un triennio di permanenza nella paga immediatamente inferiore alla "massima", ed inoltre, aver conseguito ininterrottamente, negli ultimi tre anni, la qualifica di "ottimo".
Art. 13
1. I passaggi di salariati non di ruolo a categorie superiori possono essere effettuati sono in occasione di concorsi pubblici per l'ammissione di salariati non di ruolo.
2. Le singole amministrazioni hanno sempre facolta' di limitare in parte l'ammissione a detti concorsi al personale salariato gia' in servizio e di richiedere particolari requisiti tecnici.
3. Ai salariati che, partecipando a detti concorsi, risultino vincitori, viene attribuita la classe di paga in conformita' dei seguenti criteri:
1° se passati nelle categorie 1ª, 2ª, 6ª, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nello esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie, con la osservanza dei criteri gia' indicati nel precedente art. 10.
Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella gia' in godimento anteriormente al passaggio alla categoria superiore, la differenza verra' loro conservata a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con gli avanzamenti successivi;2° se passati nelle categorie 3ª e 4ª la classe relativa alla paga che, per entita', risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.
Art. 14
1. I passaggi di salariati di ruolo a categorie superiori possono venire effettuati soltanto in occasione di concorsi banditi per il conferimento di posti di ruolo.
2. A tali salariati, ove risultino vincitori, va attribuita, in ogni caso, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie.
3. Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella gia' in godimento anteriormente al passaggio nella categoria superiore, la differenza verra' loro conservata a titolo di assegno ad personam, utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi.
Art. 15
1. Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilita' di utilizzare personale salariato non di ruolo nel mestiere proprio della categoria di appartenenza, e' data facolta' alle Amministrazioni centrali, ove le esigenze delle lavorazioni lo consentano, di impiegare detto personale per l'espletamento di mansioni proprie di mestieri appartenenti a categorie gradatamente inferiori in relazione alla disponibilita' dei posti.
2. In tal caso le Amministrazioni centrali provvederanno, all'atto del rinnovo del contratto di lavoro, ad attribuire al personale stesso la nuova qualifica, propria dell'attivita' da ciascuno esercitata, inquadrandolo nella relativa categoria con l'assegnazione della classe di paga spettante ai sensi del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne spettano in relazione all'anzianita' di servizio posseduta.
3. Ove, poi, entro il periodo massimo di due anni dalla data del rinnovo del suddetto contratto di lavoro, il personale medesimo possa nuovamente trovare utile impiego nella categoria di provenienza, sara', a tutti gli effetti, reintegrato nella categoria stessa, prescindendosi dalle formalita' previste dall'art. 7 della presente legge e con la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico, del servizio temporaneamente reso nella categoria inferiore.
4. Oltre tale termine, la eventuale restituzione alla categoria di provenienza comportera' sempre, prescindendosi dalle formalita' di cui al precedente comma, l'assegnazione della classe di paga iniziale, incrementata di tanti avanzamenti per quanti sono i bienni di servizio resi nella categoria stessa, precedentemente al passaggio nella categoria inferiore, e quelli resi in quest'ultima categoria.
5. Sia i salariati di ruolo che quelli non di ruolo non possono rifiutarsi di svolgere mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria immediatamente inferiore o superiore, qualora cio' sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio.
6. In tal caso, nessun mutamento viene apportato all'inquadramento economico professionale di detti salariati.
7. Al personale adibito a mansioni di categoria superiore e' dovuta una indennita' pari alla differenza tra la paga dovuta per la categoria di appartenenza a quella corrispondente alla categoria superiore qualora l'impiego nella categoria superiore abbia avuto durata maggiore di 30 giorni.
Art. 16
1. Le disposizioni che consentono l'elevazione della anzianita' di servizio utile agli effetti degli aumenti periodici di retribuzione per combattenti, sono estese al personale salariato di ruolo e non di ruolo, sempreche', per quest'ultimo, si verifichino le condizioni di cui al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.
Titolo II. Norme transitorie
Art. 17
1. Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.
Art. 18
1. Le Amministrazioni interessate provvederanno ad attribuire, ai soli effetti giuridici, ai salariati in servizio dal 1 settembre 1946, la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitato e che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla presente legge, salvo l'eccezione prevista dal successivo art. 22.
2. La qualifica di mestiere cosi' attribuita comporta, dalla entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella.
Art. 19
1. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, i salariati non di ruolo, in possesso di una qualifica di mestiere che in rapporto al grado di specializzazione richiesto dal mestiere stesso, sia contemplata dalla tabella A annessa alla presente legge tanto nella 1ª quanto nella 2ª categoria, vengono inquadrati nell'una o nell'altra di tali categorie in base alla valutazione del grado di capacita' professionale di ciascuno, congiunto al rendimento, quali risultano dai precedenti di servizio.
2. Tale valutazione, prescindendo da qualsiasi prova di arte od esperimento pratico, va espressa con un punteggio in ventesimi che comporta l'iscrizione alla 1ª categoria nel caso che esso risulti non inferiore ai 16/20 e l'iscrizione alla 2ª categoria qualora il punteggio stesso, pure essendo inferiore ai 16/20, non sia inferiore ai 12/20.
Art. 20
1. Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, nei riguardi di taluni salariati non di ruolo in servizio alla data del 1 settembre 1946 - per la qualifica professionale posseduta - venga determinata, alla data stessa, in base alla tabella dei mestieri allegata alla presente legge, l'assegnazione in categoria inferiore a quella loro attribuita ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il relativo provvedimento, che stabilisce la nuova categoria di appartenenza, avra' effetto alla data di decorrenza dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro.
2. Parimente, in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro e dalla decorrenza del contratto stesso, verra' mutata la qualifica di mestiere e la relativa categoria di quei salariati non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adibiti, dal 1 settembre 1946 o da epoca successiva, all'espletamento di mansioni proprie di categorie inferiori a quelle di appartenenza.
3. Qualora entro e non oltre un anno dalla decorrenza del predetto contratto di lavoro tali salariati vengano nuovamente utilizzati con la qualifica precedentemente posseduta, saranno senz'altro reintegrati, a tutti gli effetti, nell'inquadramento economico professionale gia' in godimento.
Art. 21
1. I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1 maggio 1948, mansioni di natura non salariale, e quindi non previste dalla tabella dei mestieri allegata alla legge medesima, saranno inquadrati dalle Amministrazioni statali - comprese quelle con ordinamento autonomo, eccezione fatta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - dalle quali essi dipendono, sempre che per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.
2. L'inquadramento verra' disposto nelle categorie previste dalla tabella I allegata al citato regio decreto-legge n. 100 del 1937, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data del 1 maggio 1948, del relativo titolo di studio.
3. Per l'inquadramento nella 3ª categoria puo' prescindersi dal possesso del titolo di studio.
4. Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo, e' attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore, goduta all'atto della nomina ad impiegato avventizio, e' conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio. Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.
5. Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, l'anzianita' di servizio, quale impiegato non di ruolo, che verra' a maturarsi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
6. I salariati di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere inquadrati nelle categorie impiegatizie prevista dalla tabella allegata al regio decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con la osservanza, in quanto applicabili, delle stesse norma indicate nei precedenti commi. L'inquadramento verra' disposto in base ad apposita domanda degli interessati, da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 22
1. La qualifica di mestiere degli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non puo' essere mutata in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, qualora detto mutamento comporti l'inquadramento in categoria, diversa di quella di appartenenza.
2. I salariati permanenti che, per effetto della disposizione di cui al precedente comma, rimangano inquadrati in categoria diversa da quella effettivamente spettante, devono essere considerati ad esaurimento.
Art. 23
1. In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, transitano nella 2ª categoria, entro i limiti dei posti previsti per la categoria stessa dalla tabella organica delle singole Amministrazioni, i salariati permanenti comuni che, alla data del 1 settembre 1946, esplicassero mansioni di operai qualificati, o - per le maestranze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - le abbiano disimpegnate anche in precedenza, saltuariamente, secondo le particolari esigenze e disposizioni dell'Amministrazione stessa.
Art. 24
1. Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i posti di capo operaio vanno conferiti in base alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed ai risultati d'una prova d'arte od esperimento pratico, ferme restando le altre condizioni richieste dal precedente art. 8 e le eccezioni ivi previste.
Art. 25
1. Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono computati, in applicazione delle norme contenute nel precedente art. 12, tutti i periodi di servizio da salariato, comunque prestati, anche se discontinui e non resi presso la stessa Amministrazione.
2. Ai medesimi fini del comma precedente vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cessato regime od in applicazione delle leggi razziali.
3. I periodi di mancata prestazione, previsti dal comma precedente, vengono computati anche ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennizzo di licenziamento, spettanti, rispettivamente, ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
1. La determinazione della paga da attribuire dal 1 settembre 1946 ai salariati di ruolo in servizio a tale data ed a quella di entrata in vigore della presente legge, avviene in relazione all'inquadramento professionale, disposto ai sensi degli articoli precedenti, e sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:
a) agli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili va assegnata la classe di paga risultante dalla attribuzione, nell'ordine di tanti avanzamenti quanti sono, dopo il primo, i bienni di servizio resi nel gruppo.
Per l'assegnazione della massima classe di paga nel gruppo stesso, il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;b) ai salariati permanenti - esclusi quelli previsti dalla successiva lettera c) - e' assegnata la lasse di paga risultante dall'attribuzione, nell'ordine, di tanti avanzamenti quanti sono i bienni di servizio, da permanente, resi dopo il primo, prendendo a base la stessa classe di paga attribuita all'atto della nomina o, se intervennero nei loro confronti passaggi di categoria, la classe di paga che venne loro attribuita in occasione del passaggio nella categoria nella quale si trovano.
Per l'assegnazione della massima classe di paga ai salariati della 1ª e 2ª categoria il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;c) ai salariati permanenti comuni, transitati nella 2ª categoria, ai sensi del precedente art. 23, viene attribuita, dalla data del 1 settembre 1946, la classe di paga a ciascuno spettante, con l'applicazione, per quanto concerne gli avanzamenti, dei medesimi criteri di cui ai commi precedenti, considerando come classe di paga iniziale quella da stabilire secondo le norme dell'art. 10 primo comma, e cioe' sulla base del punteggio di merito espresso in ventesimi. Tale punteggio, escludendo qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, deve rispecchiare l'attuale grado di capacita' professionale e di rendimento di ciascun salariato, quali risultano dai precedenti di servizio,
Art. 27
1. La determinazione della paga da attribuire, dal 1 settembre 1946, ai salariati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene, in relazione all'inquadramento professionale disposto, in applicazione dei precedenti articoli 18, 19 e 20, sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:
A) Salariati temporanei classificati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.
A tali salariati verra' anzitutto attribuito un punteggio di merito espresso in ventesimi che, prescindendo dall'esecuzione di qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, rispecchi l'attuale grado di capacita' professionale e rendimento.
Detto punteggio, che, per la 1ª categoria, deve essere non inferiore ai 16/20 e per la 2ª e 6ª categoria, pure inferiore ai 16/20, non lo sia ai 12/20, comporta la assegnazione delle seguenti classi di paga:
2ª e 6ª 1ª categoria categoria 1ª classe di paga 16/20................................. 12/20 2ª classe di paga 17/20................................. 13/20 3ª classe di paga 18/20................................. 14/20 4ª classe di paga 19/20................................. 15/20 5ª classe di paga 20/20................................. 15,99/20 Cosi' determinata tale classe di paga, verra' incrementata di tanti avanzamenti nell'ordine quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25. Per gli appartenenti alla 6ª categoria anche l'avanzamento alla massima classe di paga e' biennale.
B) Salariati temporanei classificati nelle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.
A tali salariati, classificati nelle suddette categorie, viene assegnata, dalla data del 1 settembre 1946, la 1ª classe di paga della categoria di appartenenza.
Tale classe di paga deve essere poi incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.
Art. 28
1. L'inquadramento economico-professionale, da attribuire ai salariati temporanei che, giusta quanto previsto al secondo comma del precedente art. 20, risultino adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da data posteriore al 1 settembre 1946, in mestieri propri di categoria inferiore a quella di appartenenza, sara' determinato:
a) con l'applicazione del combinato disposto dei precedenti articoli 18 e 27 per l'inquadramento professionale economico spettante dal 1 settembre 1946;
b) con l'attribuzione, sotto la data dalla quale detti salariati risultino adibiti a mansioni proprie di categorie inferiori, della qualifica spettante in base alle mansioni medesime e della relativa categoria di inquadramento, nonche' della paga iniziale prevista per la categoria stessa, incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.
Art. 29
1. L'eventuale eccedenza di anzianita' di servizio rispetto al periodo richiesto per il conseguimento della paga spettante dal 1 settembre 1946, in applicazione dei precedenti articoli 24, 25, 26 e 27, viene computata agli effetti dell'avanzamento immediatamente successivo.
Art. 30
1. Qualora la paga spettante, in base alle presenti norme transitorie, a ciascun salariato, dalla data del 1 settembre 1946, risulti inferiore a quella effettivamente attribuitagli dalla data stessa in applicazione dei decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, la differenza e' conservata sotto forma di assegno ad personam, fino al limite della massima classe di paga della categoria di appartenenza, da riassorbire con i successivi avanzamenti e utile a pensione, per i salariati permanenti.
2. Tale norma va applicata anche nei confronti dei salariati previsti dal secondo comma dell'art. 20 per la determinazione dell'assegno ad personam loro spettante, ove la paga determinata, all'atto del cambio della qualifica risulti inferiore a quella in godimento dal 1 settembre 1946 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 12 dicembre 1946, n. 585.
3. Nei confronti dei salariati di cui ai precedenti commi non si procedera' al recupero delle somme eventualmente percepite in piu' per competenze accessorie ragguagliate alla paga goduta dal 1 settembre 1946 rispetto a quelle dovute in relazione alla paga spettante ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 31
1. Salva l'applicazione degli articoli 9 e 25 della presente legge, nulla e' innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico dei guardiani idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, adibiti alla guardiania e custodia delle opere idrauliche e di bonifica.
2. Disposizioni finali