Assistenza a favore dei profughi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assistenza prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le modalita' fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
3) profughi da territori esteri;
4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.
2. L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se gia' lo erano prima del fatto che determino' la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto.11
Art. 2
1. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, gia' residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:
a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilita' di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
2. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.
3. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
4. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla localita' in cui risiedevano.
Art. 3
1. Alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, e' concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennita' ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo e' di lire 100 giornaliere.
2. L'anzidetto sussidio e' integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.
3. Il sussidio di cui al presente articolo non e' cumulabile con quello di disoccupazione ne' con altri di carattere ordinario o continuativo, ma e' ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.
4. Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perche' rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, potra' essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di eta' maggiore.
5. Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se' stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.
6. Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verra' corrisposto al coniuge col quale essi convivono.
7. Se il profugo e' soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.
8. I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile.78
Art. 4
1. Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, che rimpatrino dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente art. 3.
2. Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla localita', di sbarco o di confine al centro di raccolta o al Comune di elezione.
Art. 5
Art. 6
1. Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, devesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilita' di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.
2. Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge, spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esperire i necessari accertamenti.
Art. 7
1. Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:
a) la cessazione dello stato di bisogno;
b) il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;
c) il matrimonio per le donne profughe;
d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci.
2. Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non puo' essere concesso o ripristinato.
Art. 8
1. Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti e' concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonche' quella farmaceutica.
Art. 9
1. I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilita' di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.
2. Ad essi sara' corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.
3. I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.
Art. 10
1. Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino ricoverati nei centri di raccolta e che hanno gia' maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, e' concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessita', nei centri di raccolta, che dovra' in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1955, e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.
2. Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sara' corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.
3. Ai detti profughi e' concesso, in caso di provata necessita', dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1955 e, nei casi di comprovata indigenza il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.7
Art. 11
1. Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1955, sara' concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000.5
2. Agli stessi sara' corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.
3. Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa, verra' corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.7