Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione all'Amministrazione provinciale di Vicenza di un concorso, sino all'importo massimo di 600 milioni, per il completamento della costruzione in sede propria del tratto Vicenza-Noventa della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, esclusa la stazione di Vicenza ed il tronco Campo Marzio-Porta Monte, in base al progetto di massima, in data 27 agosto 1949 presentata dalla concessionaria Societa' tramvie vicentine, ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 3021 in data 21 ottobre 1949 ed ai progetti esecutivi da concordarsi con la Societa' medesima e da approvarsi dal Ministero dei trasporti sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 2
1. Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sara' in definitiva accordata con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per essere fatto a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa che sara' ritenuta ammissibile in sede di approvazione dei progetti esecutivi ed in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.
Art. 3
1. La sede, le opere e gli impianti del tronco di cui all'art. 1 sono acquisiti in proprieta' dello Stato che li lascia in uso gratuito alla Societa' concessionaria per tutta la rimanente durata della concessione.
2. I rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Societa' tramvie vicentine, in dipendenza di quanto stabilito con la presente legge, saranno regolati da apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 4
1. La spesa di cui all'art. 1 della presente legge fara' carico sul fondo di L. 3.200.000.000 stanziato nello stato di previsione del Ministero dei trasporti nell'esercizio finanziario 1948-49 in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 508.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI