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Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprieta' industriale e di denominazione di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il 26 settembre 1949

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato l'Accordo fra l'Italia e la Francia in materia di proprieta' industriale e di denominazione di origine concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il 26 settembre 1949.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1 luglio 1948.

Art. 3

1. Le variazioni delle liste dei prodotti contenute nell'allegato A dell'Accordo italo-francese relativo alla protezione di nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo, in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 766, se notificate nei modi previsti all'art. 4 dell'Accordo stesso, potranno essere rese esecutive con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

2. La facolta' predetta potra' essere esercitata fino al 81 dicembre 1952.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 9 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI