Conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli istituti di previdenza e di assistenza sociale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Nei confronti degli istituti che esercitano forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale ed i cui bilanci non siano a carico totale dello Stato, la disciplina prevista dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349, si applica solo ai regolamenti emanati successivamente al 31 dicembre 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI