Attribuzione delle indennita' di studio e di lavoro straordinario al personale della Scuola statale di metodo "A. Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale assistente ed alle maestre, di ruolo e non di ruolo, della Scuola statale di metodo per gli educatori dei ciechi in Roma, di cui alla tabella n. 8 allegata al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, sono concessi l'indennita' di studio e il compenso per lavoro straordinario secondo le norme e con la decorrenza di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5, e nella misura prevista dalla tabella annessa alla legge citata, rispettivamente per gli assistenti e per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di L. 1.998.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verra' fatto fronte per L. 972.000 con lo stanziamento del capitolo 111 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto, per L. 135.000 con lo stanziamento del capitolo 113 dello stesso stato di previsione e per L. 891.000 mediante riduzione per corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 23 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI