Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in Assise
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente".
Art. 2
1. L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"(Convocazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello). La Corte di assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal presidente della Corte di appello del distretto dopo la formazione dei ruoli a norma dell'art. 19 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, sentito il procuratore generale, nella sede stabilita col decreto previsto dall'articolo precedente.
"Lo stesso presidente, sentito il procuratore generale, puo' ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto".
Art. 3
1. L'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"(Aggiornamento degli albi). Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.
"Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dello anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non piu' tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
"Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalita' in esse stabiliti".
Art. 4
1. L'art. 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"(Liste dei giudici popolari). Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma la lista generale dei giudici popolari ordinari e la lista dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente la lista generale dei giudici popolari ordinari ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise.
La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalla lista generale dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quella per le Corti di assise di appello.
"Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise".
Art. 5
1. All'art. 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il comma seguente:
"Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorra formare la lista e poi si procede all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto".
Art. 6
1. L'art. 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"(Imbussolamento delle schede). Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante l'indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei Comuni del circolo.
"In ciascuna scheda e' scritto nome, cognome, paternita' e residenza di un giudice.
"In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel Comune dove ha sede la Corte d'assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede e' fatto dal presidente del Tribunale locale.
"Il presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise di appello della lista generale residenti nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.
"Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte d'assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.
"Di tutte le operazioni e' redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere".
Art. 7
1. All'art. 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il comma seguente:
"Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nel primo comma".
Art. 8
1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalita' di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati".
Art. 9
1. Il secondo comma dell'art. 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"Con la ferma volonta' di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' l'attende: affermazione di verita' e di giustizia.
Giuro altresi' di conservare il segreto".
Art. 10
1. Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il comma seguente:
"La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui e' stato estratto il nome risulti, da sentenza passata in giudicato, non piu' in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9, oppure risulti, in base a certificato della competente autorita', non piu' cittadino italiano o di eta' superiore ai 65 anni".
Art. 11
1. L'art. 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"(Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952".