Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, successivamente modificata per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della stessa legge e' aumentata di altri 5 miliardi di lire.
2. Per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di sistemazione dei bacini montani l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della ridetta legge, e' aumentata di oltre 3 miliardi di lire.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con il ricavato del prestito approvato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello Stato previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1951-1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI