Riordinamento degli Archivi notarili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.
3. Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e puo' ordinare le ispezioni che ritiene opportune.
Art. 2
1. Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.
2. Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti.
3. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali.
Art. 3
1. Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409.
3. Successivamente al primo, il versamento avverra' ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.
4. Gli Archivi notarili comunali passano alle dipendenze degli Archivi di Stato.
Art. 4
1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione e' determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 5
1. Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero.
2. Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249.
Art. 6
1. Al personale degli Archivi notarili sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni generali concernenti il personale civile delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 7
1. I ruoli del personale degli Archivi notarili sono determinati dalla tabella C, allegata alla presente legge.
Art. 8
1. Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia cinquantatre impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli archivi notarili, dei quali undici della carriera direttiva, dieci della carriera di concetto, diciotto della carriera esecutiva, dieci della carriera ausiliaria addetta agli uffici e quattro di quella addetta al servizio degli automezzi.
2. Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
3. All'Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, e' preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili.
Art. 9
1. Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi e' stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e puo' essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.
Art. 10
1. La direzione degli Archivi notarili superiori ai quali non e' assegnato un conservatore superiore, e' affidata, mediante conferimento dell'incarico di tali funzioni, a conservatori capi od a primi conservatori che abbiano dato prova di distinta capacita', di operosita' e di attitudini direttive.
Art. 11
1. Nel caso di urgente necessita' di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile.
2. L'applicazione dello stesso impiegato non puo' peraltro durare oltre un anno, ne' puo' essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente.