Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle Amministrazioni dei comuni e delle province delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione totale e parziale del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.
2. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.
Art. 2
1. Nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per l'interno e' autorizzato, in caso di necessita', a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti autorizzate nel bilancio precedente.
2. Di tali anticipazioni sara' tenuto conto in sede di pagamento dei contributi da determinare ai sensi dell'articolo precedente.
Art. 3
1. I Comuni e le Province, ai quali sono state concesse le anticipazioni previste dal decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, convertito nella legge 2 gennaio 1952, n. 5, per il pagamento delle competenze al personale dipendente, sono esonerati dall'obbligo della relativa restituzione a norma dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge medesimo.
Art. 4
1. Per fronteggiare le spese di applicazione della presente legge saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53 e 1953-54 rispettivamente le somme di lire 500 milioni, di lire due miliardi e di lire 500 milioni.
2. Alla copertura della spesa prevista per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 sara' provveduto con una aliquota del provento derivante dall'emissione dei buoni novennali del Tesoro, autorizzata con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI