Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed agli uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato l'aumento per 458.000.000 di lire della spesa complessiva di 1.150.000.000 di lire prevista dall'art. 6 della legge 19 maggio 1950, n. 322, per il compenso da corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed agli uffici postali relativamente al collocamento di buoni del Tesoro ordinari effettuato durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI