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Istituzione della Facolta' di agraria presso l'Universita' degli studi di Catania

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Facolta' di agraria, istituita presso l'Universita' degli studi di Catania con legge della Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 34, e' riconosciuta statale a tutti gli effetti.

Art. 2

1. I posti di professore di ruolo della Facolta' predetta sono fissati in numero di sei.

Art. 4

1. Il ruolo organico di gruppo A del personale delle segreterie univerisitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, e' integrato di un posto di segretario capo di 2ª classe, grado 8°.

Art. 5

1. Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facolta' competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facolta' di agraria dell'Universita' di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, e' riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facolta', col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465, che riguardano il personale assistente delle Universita'.

Art. 6

1. L'Universita' di Catania versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti corrisposti dallo, Stato medesimo al personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico e subalterno che copre i posti ad essa assegnati, ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 7

1. A decorrere dall'anno accademico 1951-52, il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato alla Universita' di Catania sara' aumentato della somma di lire 3.000.000.

2. Alla spesa sopraindicata che gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto verra' fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000, di cui all'art. 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

3. L'accennata riduzione di lire 3.000.000 incidera' sullo stanziamento del capitolo 275 compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

1. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Al Comitato predetto compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facolta'.

3. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Art. 9

1. E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in scienze agrarie svolti presso l'Universita' di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1947-48.

Art. 11

1. Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Catania, e da approvare con decreto Presidenziale, su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di agraria.

2. La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di un decennio e puo' essere rinnovata per egual periodo di tempo.

3. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza resta senz'altro soppressa la Facolta' di agraria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI