Modificazione al comma 5° dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, contenente provvedimenti a favore degli assunti delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il comma quinto dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 aprile 1949;
"La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4, classificate nella 1ª categoria del gruppo C, e' stabilita in misura pari allo stipendio, ridotto del venti per cento, degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, aventi ugual numero di anni di servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1953
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI