Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I proprietari, da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di navi mercantili nazionali da carico secco a scafo di legno di stazza lorda non inferiore a 30 e non superiore a 300 tonnellate, e di eta' non inferiore ad anni tredici, o comunque varate prima del 1 gennaio 1939, che intendano demolire le navi stesse e ricostruire navi dello stesso tipo a scafo metallico, purche' di stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto nella misura indicata nell'art. 3.
2. Il tipo delle navi da demolire e la loro destinazione al trasporto di carichi secchi devono risultare anteriori all'entrata in vigore della presente legge.
3. La stazza delle navi deve risultare da certificati in corso di validita', e, in mancanza, da appositi accertamenti del Registro italiano Navale.
Art. 2
1. Il tonnellaggio ammissibile al contributo di cui all'art. 1 corrispondera', per ogni singola ammissione, alla meta' del tonnellaggio demolito.
2. Il tonnellaggio complessivo da ricostruire non potra' superare le 7000 tonnellate di stazza lorda.
3. Le navi da ricostruire saranno di due tipi, e cioe': da 500 e da 1000 tonnellate di stazza lorda, con una velocita' non inferiore a rispettivamente 9 e 10 miglia orarie alle prove.
Art. 3
1. Il contributo di cui all'art. 1 e' di lire 130.000 a tonnellata di stazza lorda delle navi di nuova costruzione.
2. Salvo il disposto dell'art. 9, il contributo puo' essere corrisposto in cinque rate, delle quali quattro - dell'importo del 20 per cento dell'ammontare complessivo del contributo come indicato nell'ultimo comma del presente articolo - quando la costruzione avra' raggiunto il 20, il 40, il 60 e l'80 per cento secondo lo stato di avanzamento accertato a termini dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101.
3. La rata a saldo del contributo sara' pagata dopo la entrata in effettivo esercizio della nave.
4. Il contributo globale spettante a ciascuna nave non puo' superare l'ammontare indicato nel provvedimento di ammissione ai benefici della presente legge.
Art. 4
1. Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda.
2. Il raggruppamento deve assumere la forma della comproprieta' a termini degli articoli 258 e seguenti del Codice della navigazione, non appena sia stata iniziata la costruzione della nave.
3. La costituzione in comproprieta' nella ipotesi prevista dal comma precedente e' esente da qualsiasi tassa di trasferimento e di registro.
4. Il trasferimento di quote di comproprieta' delle navi ammesse ai benefici della presente legge e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, entro il periodo di quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
1. Qualora la velocita' alle prove risulti inferiore al minimo stabilito nell'art. 2, e non fosse provveduto in conseguenza prima dell'entrata in esercizio della nave, il proprietario perde i benefici indicati nell'art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, esteso alle nuove costruzioni di cui alla presente legge, dal successivo art. 6.
Art. 6
1. Alle costruzioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 7, lettera a), 8, 9, 10, 11, 12, 28, 32 e 33 della legge 8 marzo 1919, n. 75.
2. Sono altresi' applicabili le norme di cui al capo IV della legge medesima, nonche' le disposizioni che fossero successivamente emanate per agevolare il finanziamento delle nuove costruzioni navali.
3. Alle navi che siano demolite in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1939, n. 762, e relative norme regolamentari.
Art. 7
1. Coloro che intendano demolire le navi di cui all'art. 1 e procedere alla ricostruzione a norma della presente legge dovranno farne domanda, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, al Ministero della marina mercantile corredata degli estratti matricolari delle navi da demolire e dei relativi certificati di stazza.
2. Qualora sia concessa l'ammissione ai benefici della presente legge, gli interessati debbono entro 45 giorni dalla data del provvedimento di ammissione, presentare al Ministero predetto, il progetto definitivo, i piani e la specifica della nave da costruire.
Art. 8
1. Le domande dei singoli o dei raggruppamenti costituiti per i fini indicati all'art. 4 saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero della marina mercantile, purche' documentate a norma dell'articolo precedente.
2. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge e' concessa dal Ministro per la marina mercantile, entro i limiti di tonnellaggio e di spesa di cui agli articoli 2 e 12 della presente legge.
3. Raggiunti tali limiti, le domande ammissibili di data posteriore potranno essere prese in esame soltanto in caso di rinuncia o di decadenza a termini dell'art. 9 degli ammessi ai benefici.
Art. 9
1. Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione, i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti la avvenuta demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova costruzione.
2. Nessun pagamento di contributo potra' essere effettuato prima che sia stata eseguita la totale demolizione delle navi da demolire.
3. Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in effettivo esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione.
4. Le domande e i documenti per la liquidazione e il pagamento del saldo del contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio delle navi.
Art. 10
1. Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le persone o societa' indicate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547.
Art. 11
1. Qualora in base alle domande ammesse per la costruzione di nuove navi con i benefici della presente legge, o in conseguenza di rinuncie o decadenze non venisse utilizzato integralmente lo stanziamento di cui all'art. 12, il residuo potra' essere utilizzato per la concessione del contributo, nella misura di cui al primo comma dell'art. 3, per la costruzione di navi del tipo indicato nel terzo comma dell'art. 2, e di rimorchiatori, indipendentemente dalla demolizione di navi del tipo indicato nell'art. 1, in accoglimento sia di domande presentate nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia di nuove domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.